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CGC - Condizioni generali di contratto Angler Robert e Wolfgang OHG

§ 1
Ambito di applicazione

Le forniture, i servizi e le offerte della società Angler Robert und Wolfgang OHG - di seguito denominata anche “il fornitore” - avvengono esclusivamente sulla base delle presenti condizioni generali di contratto.
Non riconosciamo condizioni contrastanti o divergenti del cliente/acquirente, a meno che non le abbiamo espressamente riconosciute per iscritto.

§ 2
Disposizioni generali

Accordi accessori, modifiche, integrazioni o altre deroghe alle presenti condizioni sono validi solo se noi, Angler Robert und Wolfgang OHG, ci siamo dichiarati d'accordo per iscritto.
Gli ordini diventano vincolanti solo con la nostra conferma d'ordine o con la sua esecuzione.

§ 3
Contratti a lungo termine e a chiamata, adeguamento del prezzo

I contratti a tempo indeterminato possono essere disdetti con un preavviso di 6 mesi alla fine del mese.
Il cliente/acquirente è vincolato al suo ordine fino al ricevimento della conferma d'ordine o dell'adempimento, ma per non più di 2 mesi. Il contratto si considera concluso se il fornitore conferma l'accettazione del contratto entro questo termine o se la merce viene accettata senza riserve al momento della consegna. Se, nel caso di contratti a lungo termine (contratti di durata superiore a 12 mesi e contratti a tempo indeterminato), si verifica una variazione significativa dei costi della manodopera, dei materiali o dell'energia, ciascuna parte contraente avrà il diritto di richiedere un adeguamento adeguato del prezzo, tenendo conto di tali fattori.
Se il cliente/acquirente non prende in consegna le quantità ordinate entro il periodo concordato (in caso di ordini quadro o di call-off entro un massimo di 12 mesi dall'ordine), la differenza rispetto al prezzo unitario per pezzo effettivamente consegnato dovrà essere pagata successivamente.
In caso di contratti di consegna a chiamata, se non diversamente concordato, il fornitore deve essere informato delle quantità vincolanti almeno 4 settimane prima della data di consegna tramite una chiamata vincolante. Il fornitore si riserva il diritto di pre-produrre i pezzi (quantità massima totale) in qualsiasi momento. Le modifiche tecniche non sono più possibili. I costi aggiuntivi causati da una chiamata ritardata o da successive modifiche della chiamata in termini di tempo o quantità da parte del nostro cliente/acquirente sono a carico del cliente/acquirente; il calcolo del fornitore è determinante a questo proposito.

 

§ 4
Riservatezza

Ciascuna parte contraente utilizzerà tutti i documenti (compresi i campioni, i modelli, i disegni e i dati) e le conoscenze che riceve dal rapporto d'affari solo per gli scopi perseguiti congiuntamente e li terrà segreti nei confronti di terzi con la stessa cura dei propri documenti e conoscenze corrispondenti, se l'altra parte contraente li designa come riservati o ha un evidente interesse a mantenerli segreti. Tutti i documenti da noi redatti sono di nostra proprietà intellettuale e sono soggetti a diritti di proprietà ai sensi della norma DIN ISO 16016:2007 e non possono essere resi accessibili a terzi, in particolare per le gare d'appalto, senza la nostra espressa autorizzazione.

Se la merce viene prodotta e consegnata con un design appositamente prescritto dal nostro partner contrattuale, quest'ultimo dovrà garantire che il design non violi i diritti di terzi, in particolare brevetti, modelli di utilità e altri diritti di proprietà industriale, copyright e know-how. In caso contrario, il partner contrattuale ci terrà indenni da tutte le rivendicazioni.

§ 5
Disegni e descrizioni

Se una parte contrattuale fornisce all'altra disegni o documenti tecnici relativi alla merce da fornire o alla sua produzione, questi rimangono di proprietà della parte contrattuale che li ha forniti. Tutti i documenti creati o elaborati da noi sono soggetti alla norma DIN ISO 16016:2007. Inoltre, si applicano le disposizioni del § 4 delle presenti CGC.

 

§ 6
Prezzi e condizioni di pagamento

I nostri prezzi sono prezzi netti in EURO, più l'IVA di legge. L'imballaggio, il trasporto, le spese postali, l'assicurazione e i servizi speciali (ad es. dazi doganali e trasporto all'estero) vengono addebitati in base alle spese.
I prezzi indicati nella conferma d'ordine fanno fede. Essi valgono franco fabbrica e non comprendono imballaggio, trasporto, spese postali, assicurazione, montaggio e IVA.
L'assicurazione sul trasporto viene stipulata solo su richiesta e a spese del cliente/acquirente.
Se non diversamente concordato, tutte le fatture sono esigibili IMMEDIATAMENTE e devono essere pagate entro 30 giorni dalla data della fattura.

§ 7
Consegna

La consegna è a rischio del cliente/acquirente anche se, in via eccezionale, il fornitore ha accettato di sostenere le spese di trasporto. Se il fornitore sceglie la modalità di spedizione, il tragitto o la persona incaricata della spedizione, sarà responsabile solo in caso di grave negligenza nella scelta.
I termini di consegna e le scadenze indicate dal fornitore non sono vincolanti, a meno che non siano stati concordati come vincolanti. Anche le scadenze concordate in modo vincolante non sono scadenze fisse se non sono state espressamente indicate come tali.

 

Il termine di consegna è determinato dagli accordi tra le parti contraenti. Il rispetto del termine di consegna da parte del Fornitore è subordinato al chiarimento di tutte le questioni commerciali e tecniche tra le parti contraenti e all'adempimento da parte del Committente/Acquirente di tutti gli obblighi a suo carico, come la fornitura dei necessari certificati o autorizzazioni ufficiali o il pagamento di un deposito. In caso contrario, il termine di consegna sarà prorogato di conseguenza. Ciò non si applica se il ritardo è imputabile al fornitore.
Il fornitore non è responsabile per i ritardi nella consegna e nell'esecuzione dovuti a cause di forza maggiore e a eventi imprevedibili di cui il fornitore non è responsabile e che rendono la consegna o l'esecuzione significativamente più difficile o impossibile, anche nel caso di scadenze e date concordate in modo vincolante e anche se il fornitore è in ritardo nella consegna. Il termine di consegna viene prorogato di conseguenza.
Il cliente/acquirente può recedere dal contratto o richiedere un indennizzo al posto dell'adempimento solo se ha precedentemente concesso al fornitore un termine ragionevole con la minaccia di un rifiuto.

Se il fornitore è inadempiente e l'acquirente/committente subisce un danno, ha il diritto di richiedere un risarcimento forfettario per il ritardo. Tale risarcimento ammonterà allo 0,5% per ogni settimana intera di ritardo, ma complessivamente non superiore al 5% del valore della parte della fornitura totale che non può essere utilizzata in tempo o in conformità al contratto a causa del ritardo.

§ 8
Trasferimento del rischio

Il rischio passa al cliente/acquirente al più tardi quando le parti della fornitura vengono spedite franco fabbrica, anche se sono stati concordati la consegna e il montaggio in porto franco.
Se la spedizione viene ritardata a causa di circostanze non imputabili al fornitore, il rischio passa all'acquirente/committente a partire dal giorno in cui la spedizione è pronta.
Eventuali discrepanze derivanti dalla spedizione devono essere segnalate per iscritto al fornitore subito dopo il ricevimento della merce.
Sono ammesse consegne parziali, nella misura in cui siano ragionevoli per il cliente/acquirente.

§ 9
Riserva di proprietà

Ci riserviamo la proprietà della merce consegnata fino al soddisfacimento di tutti i crediti derivanti dal rapporto commerciale con il partner commerciale/cliente.
Il ritiro dell'oggetto della fornitura da parte del fornitore non costituisce un annullamento del contratto, a meno che il fornitore non lo abbia espressamente dichiarato. Il cliente/acquirente non può vendere, dare in pegno o cedere l'oggetto della fornitura a titolo di garanzia. In caso di sequestro, confisca o altre disposizioni da parte di terzi, deve informare immediatamente il fornitore.

 

§ 10
Garanzia e notifica dei difetti

Garantiamo che le merci da noi consegnate sono prodotte in modo impeccabile in conformità alle specifiche tecniche di fornitura concordate. Se dobbiamo consegnare in base a disegni, specifiche, campioni ecc. del nostro partner commerciale/cliente, quest'ultimo si assume il rischio dell'idoneità allo scopo previsto.
Non viene fornita alcuna garanzia per i difetti causati da un uso inadeguato o improprio, da un montaggio o una messa in funzione errati da parte del partner commerciale/cliente o di terzi, dalla normale usura, da una manipolazione errata o negligente o da influssi climatici, né per le conseguenze di modifiche o riparazioni improprie eseguite dal partner commerciale/cliente o da terzi senza il nostro consenso. Il materiale fornito per la lavorazione deve essere privo di sostanze che interferiscono con il trattamento superficiale e deve essere tecnologicamente adatto al trattamento previsto. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per la precisione dimensionale specifica, l'adesione, la ritenzione del colore, la prevenzione della corrosione o le proprietà ottiche.  Le parti e le altre forniture (ad es. supporti dati, disegni...) fornite dal cliente/acquirente o da terzi incaricati dal cliente/acquirente non sono soggette ad alcun obbligo di controllo da parte del fornitore. Il cliente/acquirente è autorizzato a restituirci la merce consegnata solo se questa è stata consegnata nell'imballaggio originale e se noi lo abbiamo preventivamente comunicato per iscritto. Se il cliente/acquirente è in difetto (ordine errato/doppio...), siamo autorizzati a fatturare i costi relativi al contratto.

Il periodo di garanzia è di 1 (uno) anno dalla fornitura o dalla consegna. Non ci assumiamo alcuna garanzia per la merce usata.
Nel caso di merci che riceviamo per la lavorazione e/o la riparazione, ci assumiamo la garanzia solo per i lavori da noi eseguiti. Il cliente/acquirente deve segnalare i difetti evidenti subito dopo il ricevimento della merce nel luogo di destinazione, ma al più tardi entro 2 (due) settimane dalla consegna. In caso di difetti nascosti, questi devono essere denunciati per iscritto immediatamente dopo la loro scoperta, al fine di mantenere i diritti per i difetti. Il cliente/acquirente è avvisato che la merce deve essere ispezionata immediatamente dopo la consegna/ricezione (obbligo di ispezione immediata). In caso contrario, la consegna si considera approvata. Gli articoli difettosi devono essere tenuti pronti per l'ispezione da parte nostra nelle condizioni in cui si trovavano al momento della scoperta del difetto. È esclusa la responsabilità per la normale usura.
Ci deve essere data la possibilità di accertare il difetto lamentato. La merce rifiutata deve esserci restituita immediatamente su richiesta; le spese di trasporto sono a nostro carico se il reclamo è giustificato. Se il cliente/acquirente non adempie a questi obblighi o apporta modifiche alla merce già contestata senza il nostro consenso, perderà qualsiasi diritto di garanzia.

In caso di notifica giustificata e tempestiva dei difetti, provvederemo, a nostra discrezione, a riparare la merce difettosa o a fornirne una sostitutiva priva di difetti. In caso di forniture in quantità, il cliente/acquirente deve darci la possibilità di eliminare la merce difettosa con breve preavviso. Un difetto in una consegna parziale non autorizza il cliente a recedere dal contratto.

§ 11
Luogo di adempimento, foro competente, legge applicabile e tribunale competente

Il luogo di adempimento per la consegna e il pagamento per entrambe le parti è esclusivamente la sede legale del fornitore.
Il foro competente per tutte le controversie legali derivanti dal rapporto contrattuale, nonché per la sua creazione e validità per entrambe le parti, è il tribunale competente per la sede del fornitore, ovvero il tribunale regionale di I-39100 Bolzano. Il fornitore può, a sua discrezione, agire anche presso la sede del cliente.
Il rapporto contrattuale è disciplinato dal diritto italiano. Non si applica il diritto di vendita internazionale (CISG).

 

§ 12
Clausola di forza maggiore

§ 1. definizione: per “forza maggiore” si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza (“evento di forza maggiore”) che impedisce alla Angler Robert und Wolfgang OHG di adempiere a uno o più obblighi contrattuali, se e nella misura in cui la Angler Robert und Wolfgang OHG dimostri che:
a) tale ostacolo è al di fuori del suo ragionevole controllo;
b) non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto;
c) gli effetti dell'ostacolo non potevano essere ragionevolmente evitati o superati dalla Angler Robert und Wolfgang OHG.
§ 2. Inadempimento da parte di terzi: se la Angler Robert und Wolfgang OHG non riesce ad adempiere a uno o più dei suoi obblighi contrattuali a causa dell'inadempimento di una parte del contratto da parte di un terzo da essa incaricato, la Angler Robert und Wolfgang OHG può invocare la forza maggiore nella misura in cui i requisiti per la presunzione dell'esistenza della forza maggiore, come definiti al paragrafo 1 della presente clausola, si applicano non solo alla Angler Robert und Wolfgang OHG ma anche al terzo.

§ 3. presunti eventi di forza maggiore: fino a prova contraria, si presume che i seguenti eventi che interessano l'Angler Robert und Wolfgang OHG soddisfino le condizioni per l'ipotesi di forza maggiore di cui all'articolo 1, lettere a) e b). In questo caso, l'Angler Robert und Wolfgang OHG deve solo dimostrare che le condizioni di cui all'articolo 1, lettera c), sono effettivamente soddisfatte:
(a) guerra (dichiarata o non dichiarata), ostilità, attacco, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;
b) guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, presa di potere militare o di altro tipo, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
c) restrizioni valutarie e commerciali, embargo, sanzioni;
d) atti ufficiali leciti o illeciti, rispetto di leggi o ordini governativi, espropriazione, confisca di opere, requisizione, nazionalizzazione;
e) epidemie, pandemie, disastri naturali o eventi naturali estremi;

f) esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, guasto prolungato di mezzi di trasporto, sistemi di telecomunicazione e informazione o energia;
g) agitazioni sindacali generali come boicottaggi, scioperi e serrate, rallentamenti, occupazione di fabbriche ed edifici.
§ 4. notifica: Angler Robert und Wolfgang OHG deve notificare immediatamente l'evento all'acquirente.
§ 5. conseguenze della forza maggiore: la Angler Robert und Wolfgang OHG è esonerata dall'obbligo di adempiere ai propri obblighi contrattuali e da qualsiasi responsabilità per danni o qualsiasi altro rimedio contrattuale per violazione del contratto se invoca con successo questa clausola. L'esonero ha effetto a partire dalla data di notifica.

§ 6. impedimento temporaneo: se l'effetto dell'impedimento o dell'evento denunciato è temporaneo, le conseguenze di cui al paragrafo 5 si applicano solo finché l'impedimento denunciato impedisce alla Angler Robert und Wolfgang OHG di adempiere ai propri obblighi contrattuali. La Angler Robert und Wolfgang OHG deve informare l'acquirente/cliente non appena l'ostacolo/evento non impedisce più l'adempimento degli obblighi contrattuali.
§ 7. obbligo di attenuazione: la Angler Robert und Wolfgang OHG è tenuta ad adottare tutte le misure ragionevoli per limitare gli effetti dell'evento su cui si basa l'adempimento del contratto.

 


Stato giugno 2024

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