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Termini e condizioni generali Angler Robert e Wolfgang snc

§ 1

Ambito di applicazione

Tutte le consegne, i servizi e le offerte da parte nostra, Angler Robert und Wolfgang OHG – di seguito anche denominata “il fornitore” – sono effettuate esclusivamente sulla base delle presenti condizioni generali.

Non riconosciamo termini e condizioni del cliente contrastanti o divergenti, a meno che non siano stati espressamente riconosciuti per iscritto.

§ 2

Disposizioni generali

Qualsiasi accordo collaterale, modifica, aggiunta o altra deroga ai presenti termini e condizioni sarà valida solo se noi, Angler Robert e Wolfgang OHG, avremo dato il nostro consenso scritto.

Gli ordini diventano vincolanti solo al momento della nostra conferma o della loro esecuzione.

§ 3

Contratti a lungo termine e a chiamata, adeguamento dei prezzi

I contratti a tempo indeterminato possono essere disdetti con un preavviso di 6 mesi alla fine del mese.

Il committente/ordinante è vincolato al proprio ordine fino alla ricezione della conferma d’ordine o all’esecuzione dello stesso, tuttavia per un massimo di 2 mesi. Il contratto si considera concluso quando il fornitore conferma l’accettazione del contratto entro tale termine o quando la merce viene accettata senza riserve al momento della consegna.

Qualora nei contratti a lungo termine (contratti con durata superiore a 12 mesi e contratti a tempo indeterminato) si verifichi una variazione significativa dei costi di manodopera, materiali o energia, ciascuna delle parti ha il diritto di richiedere un adeguamento equo del prezzo tenendo conto di tali fattori.

Se il committente/ordinante non ritira le quantità ordinate nel periodo concordato (nei contratti quadro o a chiamata entro un massimo di 12 mesi dalla stipula del contratto), la differenza rispetto al prezzo delle quantità effettivamente consegnate per singolo pezzo dovrà essere rimborsata.

Nei contratti di fornitura a chiamata, salvo diverso accordo, le quantità vincolanti devono essere comunicate al fornitore almeno 4 settimane prima della data di consegna mediante ordine formale. Il fornitore si riserva in qualsiasi momento il diritto di produrre in anticipo i pezzi (fino alla quantità totale). In tal caso non sono più possibili modifiche tecniche.

Eventuali costi aggiuntivi causati da ritardi nell’ordine a chiamata o da modifiche successive dell’ordine per quanto riguarda tempi o quantità da parte del committente/ordinante sono a carico di quest’ultimo; fa fede la relativa base di calcolo del fornitore.

§ 4

Riservatezza

Ciascun contraente utilizzerà tutti i documenti (tra cui anche campioni, modelli, disegni e dati) nonché le conoscenze ottenute dal rapporto commerciale esclusivamente per le finalità concordate e li tratterà in modo confidenziale con la stessa cura riservata alle proprie informazioni e documenti, qualora l’altra parte li abbia classificati come riservati o vi sia un evidente interesse alla loro riservatezza.

Tutti i documenti da noi redatti rimangono di nostra proprietà intellettuale e sono soggetti alla tutela prevista dalla norma DIN ISO 16016:2007. Essi non possono essere resi accessibili a terzi senza la nostra espressa autorizzazione, in particolare ai fini di gare d’appalto.

Qualora la merce venga prodotta e fornita in una versione specificamente richiesta dal nostro partner contrattuale, quest’ultimo garantisce che tale esecuzione non violi diritti di terzi, in particolare brevetti, modelli di utilità, altri diritti di proprietà industriale e d’autore nonché know-how. Se ciò dovesse comunque verificarsi, il partner contrattuale ci manleva da qualsiasi pretesa di terzi.

§ 5

Disegni e descrizioni

Se una parte contraente mette a disposizione dell’altra disegni o documentazione tecnica relativi alla merce da fornire o alla sua produzione, tali documenti restano di proprietà della parte che li ha forniti. Per tutta la documentazione da noi redatta o elaborata si applica la tutela prevista dalla norma DIN ISO 16016:2007. In aggiunta a ciò si applicano le disposizioni del § 4 delle presenti Condizioni Generali di Contratto (CGC).

§ 6

Prezzi e condizioni di pagamento

I nostri prezzi si intendono netti in EURO, oltre all’IVA di legge. Imballaggio, trasporto, spedizione e assicurazione, nonché prestazioni speciali (ad es. dazi doganali e spedizioni all’estero) vengono fatturati in base all’effettivo costo sostenuto.

Sono determinanti i prezzi indicati nella conferma d’ordine. Essi si intendono franco fabbrica e non includono imballaggio, trasporto, spedizione, adeguamento dei valori, montaggio e IVA.

L’assicurazione del trasporto viene effettuata solo su richiesta e a spese del committente/ordinante.

Tutte le fatture sono, salvo diverso accordo, esigibili immediatamente e devono essere pagate entro 30 giorni dalla data della fattura.

§ 7

Consegna

La consegna avviene comunque a rischio del committente/ordinante, anche qualora in via eccezionale sia stato concordato che le spese di trasporto siano a carico del fornitore. Se il fornitore sceglie il tipo di spedizione, il percorso o il vettore, risponde solo in caso di colpa grave nella relativa scelta.

I termini e le date di consegna indicati dal fornitore non sono vincolanti, salvo che non siano stati espressamente concordati come vincolanti. Anche i termini concordati come vincolanti non sono da considerarsi termini essenziali, salvo che non siano espressamente definiti come tali.

Il termine di consegna risulta dagli accordi tra le parti contrattuali. Il suo rispetto da parte del fornitore presuppone che tutte le questioni commerciali e tecniche tra le parti siano chiarite e che il committente/ordinante abbia adempiuto a tutti gli obblighi a suo carico, come ad esempio la presentazione delle necessarie certificazioni o autorizzazioni amministrative oppure il versamento di un acconto. In caso contrario, il termine di consegna si prolunga adeguatamente. Ciò non si applica qualora il fornitore sia responsabile del ritardo.

Ritardi nella consegna e nell’esecuzione dovuti a cause di forza maggiore e a eventi non prevedibili e non imputabili al fornitore, che rendano la consegna o la prestazione significativamente più difficile o impossibile, non sono imputabili al fornitore, anche in caso di termini vincolanti e anche se il fornitore è già in ritardo. Il termine di consegna si prolunga di conseguenza in modo adeguato.

Il committente/ordinante può recedere dal contratto o richiedere il risarcimento del danno in sostituzione della prestazione solo se ha previamente concesso al fornitore un congruo termine supplementare con avvertimento di rifiuto.

Se la spedizione viene ritardata per cause imputabili al committente/ordinante, a quest’ultimo saranno addebitati, dopo la comunicazione della disponibilità alla spedizione, i costi di magazzinaggio sostenuti; in caso di stoccaggio presso lo stabilimento del fornitore, almeno lo 0,5 % dell’importo della fattura relativo alle parti immagazzinate per ogni mese. Il fornitore è autorizzato a immagazzinare il bene oggetto della fornitura anche al di fuori del proprio stabilimento.

Se il fornitore è in ritardo e il committente/ordinante subisce un danno a causa di ciò, egli ha diritto a richiedere un indennizzo forfettario per il ritardo. Tale indennizzo ammonta per ogni settimana completa di ritardo allo 0,5 %, ma complessivamente non oltre il 5 % del valore della parte della fornitura complessiva che non può essere utilizzata tempestivamente o conformemente al contratto a causa del ritardo.

§ 8

Passaggio del rischio

Il rischio passa al committente/ordinante al più tardi con la spedizione delle parti di fornitura franco stabilimento (ex works), anche nel caso in cui sia stata concordata una consegna e un montaggio franco destino.

Se la spedizione viene ritardata a causa di circostanze non imputabili al fornitore, il rischio passa al committente/ordinante dal giorno in cui la merce è pronta per la spedizione.

Eventuali contestazioni derivanti dalla spedizione devono essere comunicate per iscritto al fornitore immediatamente dopo la ricezione della merce.

Sono ammesse consegne parziali nella misura in cui siano ragionevolmente accettabili per il committente/ordinante.

§ 9

Riserva di proprietà

Ci riserviamo la proprietà della merce fornita fino all’adempimento di tutti i crediti derivanti dal rapporto commerciale con il partner contrattuale/cliente.

Il ritiro della merce da parte del fornitore non costituisce recesso dal contratto, salvo che ciò sia stato espressamente dichiarato dal fornitore.

Il committente/ordinante non può né vendere, né dare in pegno, né trasferire a titolo di garanzia la merce fornita. In caso di pignoramenti, sequestri o altri atti dispositivi da parte di terzi, egli è tenuto a informare immediatamente il fornitore.

§ 10

Garanzia e reclamo per vizi

Garantiamo la corretta fabbricazione della merce da noi fornita in conformità alle specifiche tecniche di consegna concordate. Qualora la fornitura avvenga sulla base di disegni, specifiche, campioni ecc. del nostro partner contrattuale/cliente, quest’ultimo si assume il rischio dell’idoneità della merce per lo scopo d’impiego previsto.

Per i difetti derivanti da uso non idoneo o improprio, montaggio o messa in servizio errati da parte del partner contrattuale/cliente o di terzi, normale usura, trattamento errato o negligente, nonché influenze climatiche, non viene riconosciuta alcuna garanzia, così come per le conseguenze di modifiche o interventi di riparazione eseguiti in modo improprio e senza il nostro consenso da parte del cliente o di terzi.

Il materiale fornito per la lavorazione deve essere privo di sostanze che possano compromettere i trattamenti superficiali ed essere tecnicamente idoneo al trattamento previsto. Non si assume alcuna garanzia per determinate tolleranze dimensionali, adesione, resistenza del colore, protezione contro la corrosione o caratteristiche estetiche.

I pezzi forniti dal cliente o da terzi incaricati dallo stesso (ad es. supporti dati, disegni ecc.) non sono soggetti ad alcun obbligo di verifica da parte del fornitore. Il cliente è autorizzato a restituire la merce fornita solo se in imballaggio originale e previa nostra autorizzazione scritta. In caso di responsabilità del cliente (ad es. ordini errati o doppi), siamo autorizzati a fatturare i costi derivanti dal contratto.

Il periodo di garanzia è di 1 (un) anno dalla messa a disposizione o dalla consegna. Per merce usata non viene fornita alcuna garanzia.

Per merci ricevute per lavorazione e/o riparazione, la garanzia riguarda esclusivamente i lavori da noi eseguiti. I difetti evidenti devono essere comunicati immediatamente dopo la ricezione della merce a destinazione, comunque entro e non oltre 2 (due) settimane dalla consegna. In caso di difetti occulti, questi devono essere comunicati per iscritto immediatamente dopo la loro scoperta per poter mantenere i diritti di garanzia.

Il cliente è tenuto a verificare la merce immediatamente dopo la consegna (obbligo di controllo immediato); in caso contrario la fornitura si considera accettata. I prodotti difettosi devono essere conservati nello stato in cui si trovavano al momento della rilevazione del difetto per consentirne l’ispezione.

Non si assume alcuna responsabilità per la normale usura.

Dobbiamo avere la possibilità di accertare il difetto contestato. La merce reclamata deve essere rispedita su nostra richiesta; le spese di trasporto saranno a nostro carico se il reclamo risulta giustificato. Se il cliente non adempie a tali obblighi o apporta modifiche alla merce contestata senza nostro consenso, perde ogni diritto alla garanzia.

In caso di reclamo giustificato e tempestivo, provvederemo, a nostra discrezione, alla riparazione della merce difettosa oppure alla sostituzione con merce priva di difetti. In caso di forniture in quantità, il cliente ci deve concedere la possibilità di selezionare la merce difettosa in tempi brevi. Un difetto in una consegna parziale non dà diritto al cliente di annullare il contratto.

§ 11

Luogo di adempimento, foro competente, legge applicabile e tribunale competente

Il luogo di adempimento per la consegna e il pagamento è, per entrambe le parti, esclusivamente la sede del fornitore.

Il foro competente per tutte le controversie derivanti dal rapporto contrattuale, nonché in merito alla sua formazione e validità, è, per i contraenti qualificabili come commercianti, il tribunale competente per la sede del fornitore, ossia il Tribunale di Bolzano (I-39100 Bolzano). Il fornitore ha comunque la facoltà di agire in giudizio anche presso la sede del committente.

Al rapporto contrattuale si applica il diritto italiano. È esclusa l’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).

§ 12

Clausola di forza maggiore

§ 1 Definizione: Per “forza maggiore” si intende il verificarsi di un evento o circostanza (“evento di forza maggiore”) che impedisce alla ditta Angler Robert e Wolfgang S.n.c. di adempiere a una o più obbligazioni contrattuali, qualora e nella misura in cui la stessa dimostri che:

a) tale impedimento è al di fuori del proprio controllo ragionevole;
b) al momento della conclusione del contratto non era ragionevolmente prevedibile;
c) gli effetti dell’impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati.

§ 2 Inadempimento di terzi: Qualora la ditta Angler Robert e Wolfgang S.n.c. non adempia a una o più obbligazioni contrattuali a causa dell’inadempimento di un terzo a cui ha affidato l’esecuzione di una parte del contratto, può invocare la forza maggiore nella misura in cui i requisiti di cui al paragrafo 1 si applichino non solo alla ditta stessa, ma anche al terzo.

§ 3 Eventi presunti di forza maggiore: Fino a prova contraria, per i seguenti eventi che riguardano la ditta Angler Robert e Wolfgang S.n.c. si presume che soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 1 lettere (a) e (b). In tal caso la ditta deve dimostrare soltanto che il requisito di cui alla lettera (c) è effettivamente soddisfatto:

a) guerra (dichiarata o non dichiarata), ostilità, atti di aggressione, atti di nemici esterni, mobilitazione militare su larga scala;
b) guerra civile, sommosse, ribellioni e rivoluzioni, colpi di stato militari o di altro tipo, insurrezioni, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
c) restrizioni valutarie e di circolazione, embarghi, sanzioni;
d) atti autoritativi leciti o illeciti, applicazione di leggi o provvedimenti governativi, espropriazione, sequestro, requisizione, nazionalizzazione;
e) epidemia, pandemia, catastrofi naturali o eventi naturali estremi;
f) esplosioni, incendi, distruzione di impianti, interruzioni prolungate di trasporti, telecomunicazioni, sistemi informatici o approvvigionamento energetico;
g) agitazioni lavorative generali come boicottaggi, scioperi e serrate, scioperi a singhiozzo, occupazioni di fabbriche o edifici.

§ 4 Notifica: La ditta Angler Robert e Wolfgang S.n.c. è tenuta a informare immediatamente l’acquirente dell’evento.

§ 5 Effetti della forza maggiore: La ditta è esonerata dall’obbligo di esecuzione delle proprie obbligazioni contrattuali e da qualsiasi responsabilità per danni o altri rimedi contrattuali per violazione del contratto qualora possa validamente invocare la presente clausola. L’esonero ha effetto dal momento della notifica.

§ 6 Impedimento temporaneo: Se l’effetto dell’evento è temporaneo, le conseguenze di cui al paragrafo 5 si applicano solo per la durata dell’impedimento. La ditta deve informare l’acquirente non appena l’evento non ostacola più l’adempimento degli obblighi contrattuali.

§ 7 Obbligo di mitigazione: La ditta Angler Robert e Wolfgang S.n.c. è tenuta ad adottare tutte le misure ragionevoli per limitare gli effetti dell’evento di forza maggiore invocato.

Aggiornato a giugno 2026

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